Ho trovato un tesoro!

Oggi, 47 anni fa, un sub amatoriale romano durante una sua immersione nei mari delle coste calabre prospicienti Riace, fu attirato da uno strano oggetto sul fondale. Scuro e dalla forma allungata, non seguiva il movimento delle onde, era solido e assomigliava a un arto. Un braccio sinistro affiora dalla sabbia, quello del Bronzo A. Questa è la versione ufficiale che ci è stata trasmessa. In realtà, il caro sub, durante la notte precedente il recupero, tentò di portar via i bronzi da quel fondale ottenendo solo un danno irreparabile al motore della sua barca: volendo trascinarli con delle corde, fuse il motore. Fu un ragazzo dodicenne, Cosimo Alì a individuarne per primo la posizione, e arrivato a riva per l’incontenibile entusiasmo urlo di aver trovato “nu cavallu romanu”. In spiaggia lo sentirono tutti tra cui il sub Mariottini.

Nei giorni seguenti si procedette al recupero dei guerrieri greci grazie alla professionalità dell’unità subacquea dei carabinieri che con dei palloni gonfiati con le bombole li hanno riportati in superficie. Ovviamente il tentativo di furto comportò l’inquisizione del romano e dei suoi compari, con l’indagine “Facce di bronzo”.

Molto più recente è stata invece la scoperta di un’altra meraviglia bronzea, il Satiro Danzante di Mazara Del Vallo, tirata su per caso stavolta, con delle reti da pesca…

Ma se fosse successo a voi? Se durante un bagno a mare, o un’escursione in collina vi imbatteste in un reperto inestimabile, che fareste? Immagino che l’impeto sia quello del possesso (“io l’ho trovato ed è mio”), l’idea di avere tra le proprie mani, o in casa propria un opera d’arte tutta per se deve essere passata in mente di tutti almeno una volta. Se poi siete invece delle persone venali o senza amore per storia e arte, come prima cosa avrete pensato a rivenderla… shame on you! :@

Ma fermatevi a pensare un attimo, se nel 1972 Stefano Mariottini fosse riuscito ad impossessarsi delle statue, se il capitano Francesco Adragna approdando con la sua Capitan Ciccio (nome meraviglioso per un peschereccio :P), non avesse contattato la Guardia Costiera, ci saremmo persi la fortuna di poter godere della fruizione di queste opere rare e uniche, avremmo perso l’occasione di approfondire studi sulla statuaria antica che aiutano ogni giorno i ricercatori in nuove scoperte.

“Bhe ma a me che mi frega…”

Allora tiro fuori l’artiglieria pesante, visto che la sola etica morale non scalfisce la vostra brama di possesso.

_Art. 90 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

  1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate dell’art. 10* ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole in condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute
  2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e , ove occorra l’ausilio della forza pubblica
  3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

“Pure da balia alla roba vecchia devo fare?”

_Art. 160 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

  1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione
  2. […]
  3. In caso di inottemperanza all’ordine impartito ai sensi del comma 1, il ministero provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

“Uffa! E a me chi mi paga le spese che devo sostenere durante la custodia?”

_Art. 90 4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal ministero.

“Vabbè ma il ritrovamento è avvenuto in un posto dimenticato da Dio, quella è terra di nessuno…”

_Art. 91 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

  1. Le cose indicate nell’art.10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini , appartengono allo stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile

“Ok, ma io che ci guadagno?”

_Art. 92 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

  1. Il ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:

a)al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento

b) al concessionario dell’attività di ricerca, ai sensi dell’art 89

c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 90

2. il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista nell’art 89 ovvero scopritore ella cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate. 3. nessun premio spetta allo scopritore che sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza consenso del proprietario o del possessore 4. il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l’interessato può ottenere, a richiesta, un credito d’imposta pari all’ammontare , secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il ministro ai sensi dell’art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n 400

“E il valore chi lo decide?”

_Art. 93 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell’articolo 92, previa stima delle cose ritrovate. 2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L’accettazione dell’acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.

“Però chi mi garantisce che il reperto non venga sottovalutato per corrispondermi una cifra minore?”

_3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.

“Ottimo allora chiamo mio cugino perito che falsa la perizia e mi fa prendere un sacco di soldoni in più!”

_4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

“Ma se invece la vendessi io stesso ad un collezionista?”

Guarda a sto punto non te le cito nemmeno più le leggi, ti dico solo che si chiama contrabbando e che finisci dritto di filato in carcere. E i carabinieri del nucleo di protezione dei beni culturali ti beccheranno, e come se ti beccheranno!

La scoperta fortuita di un Bene Culturale sarà senza dubbio un ‘esperienza pazzesca e adrenalinica, ma soprattutto una responsabilità, nei confronti del ritrovato e dell’umanità intera. Non vorreste fare la figura (e la fine) del ladro maldestro come il signore di cui ho scritto su, vero?

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Sitografia e bibliografia:

*Art 10 del Codice dei BB. CC e del Paesaggio 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2. Sono inoltre beni culturali:a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista all’articolo 13:a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico,storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione

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